INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E NASpI: LE NUOVE DISPOSIZIONI INPS

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E NASpI: LE NUOVE DISPOSIZIONI INPS

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E NASpI: LE NUOVE DISPOSIZIONI INPS

La legge di Bilancio 2022 ha apportato importanti modifiche alle disposizioni che disciplinano l’ambito di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI ed in materia di DIS-COLL. Per quanto riguarda la NASpI, ci si concentra prettamente sui requisiti di accesso, sulla misura e la durata della prestazione. Mentre, in merito alla DIS-COLL, è stata introdotta una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione della prestazione, un ampliamento della durata con una diversa modalità di calcolo, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI.

Con la circolare INPS 4 gennaio 2022, l’Istituto presenta le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende la cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. Inoltre, la circolare fornisce le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Successivamente, vengono individuate le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Riguardo a questi ultimi, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie avvenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola solamente se nel 2021 abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.