INPS: I BONUS DI MAGGIO SONO IN ARRIVO

INPS: I BONUS DI MAGGIO SONO IN ARRIVO
Nelle prossime settimane l’INPS accrediterà anche quanto previsto per il mese di maggio dal Decreto Rilancio, un’indennità una tantum rivolta a diverse categorie di lavoratori, con un importo variabile dai 600 euro ai 1.000 euro.
L’importo del bonus maggio cambia a seconda della categoria di appartenenza ed è per questo motivo che, nelle scorse, settimane l’INPS ha pubblicato una tabella per fare chiarezza su quanto spetta precisamente a coloro che attendono il pagamento dell’indennità.
Sono diversi i fattori da prendere in considerazione:
- innanzitutto, è bene ricordare che per riceverlo non è sempre necessario presentare la domanda, visto che in molti casi questo viene accreditato in automatico a coloro che hanno percepito la mensilità nei mesi scorsi;
- inoltre, novità rispetto al bonus erogato per marzo e aprile, è quella per cui l’importo varia a seconda della categoria di appartenenza.
CATEGORIE DI APPARTENENZA
Sono diverse le categorie dei lavoratori interessati da questa nuova indennità, ma ce ne sono anche altre -come commercianti, artigiani e operai agricoli – che pur avendo avuto diritto ai bonus di marzo e aprile non riceveranno quello di maggio.
In alcuni casi l’importo riconosciuto è di 1.000 euro, mentre in altri si riduce a 600 euro, al pari dei bonus di marzo e aprile.
- Il bonus 1000 euro spetta:
- ai liberi professionisti con Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). Il bonus maggio spetta solo a coloro che hanno una Partita IVA attiva alla data del 19 maggio e che hanno subìto una perdita del reddito del 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questo motivo questi devono produrre una nuova domanda all’INPS per ricevere i 1.000 euro (autocertificando la perdita del reddito);
- ai collaboratori coordinati e continuativi, i quali non devono fare nuova domanda nel caso in cui abbiano già percepito delle indennità di marzo e aprile. Anche per questi, è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;
- ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti balneari privi di un contratto di lavoro subordinato e non percettori di NASpI.
- Il bonus 600 euro spetta:
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore ai 35.000€;
- lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale;
- incaricati alle vendite a domicilio.
PRECISAZIONI
L’indennità di 1.000 euro è riconosciuta ai co.co.co. il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 e agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020; queste due categorie non devono rifare domanda se hanno già fruito del bonus per marzo e aprile.
Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di maggio resta a 600 euro, come per gli stagionali diversi da quelli del turismo e per lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio; anche loro non dovranno presentare una nuova domanda se già l’hanno inviata per l’indennità di marzo.