INPS: INCENTIVI CONTRIBUTIVI PER CHI ASSUME GIOVANI

INPS: INCENTIVI CONTRIBUTIVI PER CHI ASSUME GIOVANI
L’INPS ha fornito indicazioni amministrative riguardanti il beneficio contributivo previsto per chi assume giovani.
L’INPS ha fornito indicazioni amministrative riguardanti il beneficio contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o a seguito di trasformazione da contratto a termine, effettuate nel biennio 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2022 da datori di lavoro privato per giovani che non hanno mai avuto, nella loro vita lavorativa, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La finalità dell’incentivo è quella di favorire i giovani che non hanno compiuto i 36 anni (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione del rapporto o della trasformazione).
I benefici non riguardano:
- i contratti di apprendistato,
- i rapporti di lavoro domestico,
- personale con qualifica dirigenziale,
- i rapporti di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato.
2. DATORI INTERESSATI
La circolare n. 56 afferma che ad essere coinvolti sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, con esclusione di quelli che esercitano attività finanziaria come banche ed assicurazioni.
Inoltre, sono escluse dal beneficio le Pubbliche Amministrazioni elencate al comma 2 dell’art. 1 del D.L.vo n. 165/2001 ma anche le c.d. “Authority” o la Banca d’Italia.
L’elencazione della circolare n.56 non è totalmente esaustiva, ma dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione anche:
- Gli Enti pubblici economici;
- Gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici;
- Gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali;
- Le ex IPAB;
- Le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000;
- I consorzi di bonifica e quelli industriali;
- Gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
3. MISURA DELL’INCENTIVO
Lo sgravio contributivo viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero sale a 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La soglia massima di esonero mensile sulla contribuzione datoriale è pari a 500 euro (6.000/12): se il rapporto viene instaurato nel corso del mese occorre far riferimento alla misura giornaliera che risulta essere pari a 16,12 euro (500/31): in caso di part-time il massimale va riproporzionato.
Dalla contribuzione datoriale, ai fini del calcolo del beneficio, occorre escludere, oltre ai premi e contributi INAIL, anche i “contributi minori” come:
- il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. ;
- il contributo ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
4. LAVORATORI INCENTIVATI
Sono coloro che, oltre al requisito limite dell’età (non devono avere 35 anni e 364 giorni all’atto della instaurazione del rapporto), non debbono aver mai avuto altri contratti a tempo indeterminato.
L’unica eccezione riguarda chi è stato assunto con l’agevolazione e che, durante la fruizione, risolve il proprio rapporto.
Il datore che lo assumerà successivamente potrà “godere” dell’incentivo nei limiti del periodo restante che, secondo l’ubicazione geografica della sede di lavoro potrà essere di 36 o di 48 mesi, e ciò a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della successiva assunzione a tempo indeterminato.
5. REGOLE GENERALI
• Lo sgravio non può essere riconosciuto se il lavoratore ha avuto, nella sua vita lavorativa, un precedente contratto a tempo indeterminato, risolto prima del tempo, anche dopo un brevissimo periodo.
• L’unica eccezione all’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato riguarda il contratto di apprendistato non “consolidatosi” al termine del periodo formativo.
• L’INPS, ricorda che il beneficio contributivo non può essere riconosciuto se, a seguito di un accertamento ispettivo dell’Istituto o di altri organi di vigilanza, venga ritenuto come subordinato a tempo indeterminato un precedente rapporto di natura autonoma o parasubordinata, con o senza partita IVA, svoltosi anche presso un’altra azienda.
Tra le altre condizioni, ricordiamo che l’esonero spetta se:
• i datori di lavoro non hanno proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai o a procedure collettive di riduzione di personale, che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
•i datori di lavoro non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
Attenzione: il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la sospensione delle agevolazioni ed il recupero di quanto indebitamente ricevuto.