INPS: INDENNITÀ PARI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

INPS: INDENNITÀ PARI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

INPS: INDENNITÀ PARI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 87 del decreto Rilancio.

La nuova disposizione introdotta dal Dl Rilancio prevede che, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione – denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi delle risorse finanziarie a loro disposizione o per sostenere gli interventi in deroga previste dal comma 251 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 o, in alternativa, per destinarle ad azioni di politica attiva. Di conseguenza, una volta ricevuta dall’Istituto la quantificazione delle risorse residue, le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che intendono utilizzare tali somme per le finalità della norma in esame, in luogo della loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro.

AMBITO

L’indennità può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome:

  • nel limite massimo di dodici mesi;
  •  in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.

DESTINATARI E CALCOLO

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati:

  • con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato,
  • con qualifica di operaio, impiegato o quadro;
  • sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.

La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga.

VERIFICA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA INPS

Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Quindi, le stesse dovranno completare il processo per la quantificazione delle risorse residue e altresì dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvederanno a inoltrare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:

  • completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
  • presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
  • assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di sospensione o di contenzioso.

Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge n. 145/2018, la “verifica della disponibilità finanziaria”.

DECRETI DI CONCESSIONE DELL’INDENNITÀ

Le Regioni e le Province autonome, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento in parola in conformità a quanto valutato positivamente dalla Direzione regionale INPS in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso. La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga; per erogare le indennità le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato dall’INPS con successivo messaggio. Sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione in “SIP” del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni/Province autonome, contenente i nominativi dei beneficiari ed il periodo riconosciuto.

CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ

In merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell’indennità si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria.

Inoltre, si precisa che se il beneficiario del trattamento si rioccupa con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione. Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non è previsto dalla norma in esame.

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