INPS: INTEGRATO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO

INPS: INTEGRATO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO

INPS: INTEGRATO MANUALE CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO

Con il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021 l’INPS ha integrato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.

L’Istat ha avuto il compito di definire una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco. 

In particolare, nell’ottobre 2020 l’Istituto ha pubblicato un aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007, attribuendo specifici codici Ateco alle attività di coltura idroponica e acquaponica, contenute nella sezione A della suddetta classificazione; a seguito di tale aggiornamento, si è reso necessario integrare il manuale di classificazione dei datori di lavoro.

L’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007 consiste nella modifica della struttura e delle note esplicative della sezione A della suddetta classificazione.

In particolare, l’Istat ha istituito uno specifico codice Ateco2007 per l’attività idroponica, introducendo nell’ambito della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, all’interno della categoria 01.13.2 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)”, e 01.19.2 “Coltivazione di fiori in colture protette”, due sottocategorie, distinguendo tra le colture idroponiche e acquaponiche e le colture tradizionali.

NUOVI CODICI

A seguito della nuova classificazione, per la precedente categoria 01.13.2, sono stati previsti due distinti codici, differenziando tali attività in colture protette tra:

  • 01.13.21 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)”;
  • 01.13.29 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)”.

Anche per la categoria 01.19.2, sono stati previsti due distinti codici:

  • 01.19.21 “Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo”;
  • 01.19.29 “Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo”.

ATTIVITÀ IDROPONICA

L’attività idroponica consiste in una particolare tecnica di coltivazione attuata in assenza del terreno agrario (piante che crescono senza terra), usando soluzioni nutritive minerali in acqua, senza suolo e terra. La coltivazione idroponica consiste in una tecnica fuori suolo, nella quale la terra è sostituita da un substrato inerte e che prevede l’utilizzo dell’acqua, la somministrazione di soluzioni nutritive per il sostentamento delle piante e l’impiego di una specifica strumentazione.

Si tratta di attività inquadrabile nel settore “Agricoltura”; infatti, l’aggiornamento dell’Ateco ha solo classificato più specificamente le attività agricole in coltura protetta, distinguendole tra quelle al suolo e quelle fuori suolo.

In relazione ai nuovi codici Ateco2007 01.13.21, 01.13.29, 01.19.21 e 01.19.29 sarà attribuito il codice statistico contributivo (c.s.c.) 5.01.02.

ATTIVITÀ ACQUAPONICA

La coltivazione acquaponica coniuga l’acquacoltura con la coltivazione idroponica riutilizzando, con un procedimento biologico di ricircolo, l’acqua delle vasche all’interno delle quali vengono allevati i pesci per irrigare i letti di crescita, privi di terra e di concime. Gli scarti organici dell’acquacoltura sono quindi utilizzati per la realizzazione della coltivazione idroponica di piante e ortaggi.

L’attività acquaponica consiste, quindi, in una particolare tecnica che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell’attività, altrimenti sono classificate nella divisione 03.

Quindi, oltre agli Ateco di cui al precedente paragrafo, tale attività è riconducibile agli Ateco della divisione 03, come indicato nel manuale.