INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SU PART-TIME VERTICALE O CICLICO

INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SU PART-TIME VERTICALE O CICLICO

INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SU PART-TIME VERTICALE O CICLICO

INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SU PART-TIME VERTICALE O CICLICO

Con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della normativa in materia, e per la gestione delle posizioni assicurative interessate.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020  vengono disciplinate due diverse ipotesi:

  • la prima alinea fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, prevedendo che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”;
  • al terzo alinea è disciplinato il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi, disponendo che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione”.

• PART-TIME DI TIPO VERTICALE O CICLICO IN CORSO

In questo caso, l’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della normativa in materia.

Sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva, secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata con una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale ci si riferisce.

• PART-TIME DI TIPO VERTICALE O CICLICO ESAURITI

Innanzitutto, è bene chiarire che ci si riferisce non solo i contratti che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della normativa.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della normativa in questione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione, cioè dall’attestazione del datore di lavoro redatta secondo l’apposito modello o dalla dichiarazione sostitutiva, assieme al contratto di lavoro.

Attenzione: l’applicazione della nuova disciplina ai contratti esauriti opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva, secondo le consuete modalità.ù

2. COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS

Il datore di lavoro ha l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2021, di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ecco le nuove modalità di compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:

  • <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;
  • <PercPartTime>, nell’elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti. La percentuale part-time subisce modifica unicamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli. Il valore va espresso in centesimi;
  • <PercPartTimeMese>, nell’elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata;
  • <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico;
  • <TipoCopertura> di <Settimana>, permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste anche figurativo.

Le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D”.

3. RISCATTO O VERSAMENTI VOLONTARI

È fatta salva la possibilità, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.

Attenzione: i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.

4. TRATTAMENTI PENSIONISTICI

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della normativa in questione, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021; inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione.

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