INPS: PUBBLICATA CIRCOLARE INCENTIVO “IO LAVORO”

INPS: PUBBLICATA CIRCOLARE INCENTIVO “IO LAVORO”

INPS: PUBBLICATA CIRCOLARE INCENTIVO “IO LAVORO”

Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo denominata “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.

DESTINATARI

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Inoltre, ad eccezione delle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Si precisa, poi, che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

DETTAGLI INCENTIVO

L’incentivo può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione:

  • con contratto di lavoro domestico o intermittente,
  • nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale,
  • con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

MISURA INCENTIVO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, quindi, pari a 671,66 euro; nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio; con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

CONDIZIONI NECESSARIE

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

ADEMPIMENTI DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  •  la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
  •  se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti
  •  se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.