INPS: VERSAMENTI CONTRIBUTI ENTRO IL 16 MARZO
INPS: VERSAMENTI CONTRIBUTI ENTRO IL 16 MARZO
Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021 l’INPS illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
LE INDICAZIONI DELL’INPS
L’Istituto fornisce le indicazioni per le modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per tutte le Gestioni, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00; il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
È opportuno precisare che:
- le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati;
- laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza dei requisiti riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario.
AZIENDE CON DIPENDENTI
Il versamento dei contributi sospesi, che come abbiamo già detto è da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Per le aziende con dipendenti, i codici attribuiti alle sospensioni contributive e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti: N974-N975-N976.
Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si ricorda che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.
SETTORE AGRICOLO
Con riferimento alle posizioni contributive delle aziende agricole è stato attribuito il codice di autorizzazione 4X.
A tale riguardo, si precisa che:
- in prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende a cui sono stati già attributi i suddetti codici di autorizzazione e che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione, news individuale, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.
Per i lavoratori agricoli autonomi, invece, è disposto che nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera, comunque, per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS per la rata del mese di dicembre 2020.