INVALIDITÀ, CECITÀ E SORDITÀ CIVILE: DOMANDA GIUDIZIALE E CERTIFICATO MEDICO

INVALIDITÀ, CECITÀ E SORDITÀ CIVILE: DOMANDA GIUDIZIALE E CERTIFICATO MEDICO
Dopo le ultime pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019) sulle invalidità civili, l’INPS ha deciso di fare chiarezza. E lo fa con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883, in cui fornisce ulteriori elementi per la difesa in giudizio e la liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile.
Per l’Istituto, il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento si considera soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile. In allegato alla domanda, ci sarà la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.
Quindi, sia che il certificato medico non abbia la spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, sia che il segno di spunta è negativo, il funzionario INPS che valuterà la domanda non solleverà l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa o formulerà dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.