INVALIDITÀ CIVILE: LA CASSAZIONE DICE NO ALL’ASSEGNO IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

INVALIDITÀ CIVILE: LA CASSAZIONE DICE NO ALL’ASSEGNO IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile può essere effettuata da quei cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia esse di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative; queste inoltre non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile risulta essere incompatibile.
Fino ad oggi chiunque ne facesse richiesta, nel momento in cui veniva verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, otteneva l’erogazione di un assegno mensile in proporzione anche al grado di invalidità riscontrata, indipendentemente dal fatto che il soggetto si trovasse impegnato o meno in un’attività lavorativa.
Da oggi la situazione però cambia e ciò a causa dei giudici di legittimità.
La Corte di Cassazione infatti si è pronunciata molteplici volte sul requisito dell’inattività lavorativa ex art. 13 della Legge 30 Marzo 1971 n. 118 affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa costituisce un elemento del diritto alla prestazione assistenziale, la cui mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Si è arrivati a ritenere quindi che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere ed indipendentemente dall’entità del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 e quindi all’erogazione dell’assegno spettante in caso di comprovata invalidità.
Alla luce di quanto dedotto dalla Suprema Corte, l’INPS pubblica il messaggio n. 3495/2021 con il quale sottolinea come l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario; in tutti gli altri casi in cui si dovesse appurare per l’attività lavorativa del soggetto invalido, il suo versamento verrà meno.
Decisione questa priva o meno di conseguenze negative sul piano sociale? La risposta non tarderà di certo ad arrivare.