INVALIDITÀ E ASSEGNO SOCIALE DAL 2017: CHI RISCHIA DI PERDERLI

INVALIDITÀ E ASSEGNO SOCIALE DAL 2017: CHI RISCHIA DI PERDERLI

INVALIDITÀ E ASSEGNO SOCIALE DAL 2017: CHI RISCHIA DI PERDERLI

Con il messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021, l’INPS ha comunicato l’avvio delle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto a comunicare la propria situazione reddituale per gli anni 2017 e seguenti.

Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito, che vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge stabilisce un limite reddituale ed impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente. 

Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza;
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

Nello specifico, l’INPS effettuando degli accertamenti, ha individuato diverse posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiesti, quindi ha inviato agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

Così, all’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi, né la dichiarazione di responsabilità reddituale, né hanno dato riscontro al sollecito.

Relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
    entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

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