ISEE CORRENTE 2021 PER VARIAZIONI PATRIMONIALI, ECCO LE NOVITÀ

ISEE CORRENTE 2021 PER VARIAZIONI PATRIMONIALI, ECCO LE NOVITÀ
Il modello ISEE corrente 2021 è un indicatore della condizione economica dei nuclei familiari più accurato rispetto all’ISEE ordinario, perché calcolato sugli ultimi 12 mesi e non sulla situazione di due anni prima. Nel decreto interministeriale del 5 luglio 2021, è stata aggiunta la possibilità di aggiornare, sempre attraverso l’ISEE corrente, all’anno precedente, non solo i redditi ma anche i patrimoni facendo riferimento a quelli riportati nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente.
Infatti, viene data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi e, dal 1° aprile di ciascun anno, sui patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la DSU. L’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale relativa all’anno precedente la presentazione della DSU differisca più del 20% rispetto alla situazione patrimoniale relativa a due anni prima della presentazione della dichiarazione. Dal 1° aprile di ciascun anno sarà possibile aggiornare:
- – solo i patrimoni;
- – solo i redditi;
- – contestualmente i patrimoni e i redditi.
Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, l’isee corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Se l’aggiornamento riguarda entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, fatte salve eventuali variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso sarà necessario aggiornare l’isee corrente non oltre 2 mesi la variazione.
Se a variare è la sola componente reddituale, la data di scadenza dell’ISEE corrente rimane quella già stabilita in precedenza, cioè sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso, resta valido quanto detto prima per l’aggiornamento di entrambe le componenti.