LA PROROGA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO: IL 31 OTTOBRE DATA FINALE

LA PROROGA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO: IL 31 OTTOBRE DATA FINALE

PROROGA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO: IL 31 OTTOBRE DATA FINALE

Si è tenuto ieri mattina a Palazzo Chigi una riunione del Consiglio dei Ministri, nel cui ordine del giorno emerge chiaramente quale punto la discussione di un Decreto Legge inerente l’adozione di disposizioni urgenti in materia di giustizia e di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Chiaramente, ciò che risalta all’attenzione di chi vi scrive e che è inerente i temi trattati quotidianamente, è l’assegno temporaneo; misura questa provvisoria che permarrà in vigore per il periodo ricompreso tra il 1 Luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021, in attesa della prevista entrata in gioco da Gennaio 2022 dell’assegno universale e rivolta in special mondo a quei nuclei familiari non beneficiari dell’ANF  (Assegno per nuclei familiari), previsto a sua volta per sole determinate categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Il Consiglio dei Ministri si è espresso sull’assegno temporaneo in relazione alle tempistiche di inoltro della domanda: vi sarà difatti la possibilità di presentazione della richiesta per godere della misura di sostegno fino al 31 ottobre 2021, con effetti retroattivi dal 1 Luglio 2021.

Ma cosa è l’assegno temporaneo?

Può essere considerata quale una modalità di sostegno alle famiglie, che a loro volta per poterne beneficiare devono possedere taluni requisiti: l’avere la cittadinanza italiana o di uno stato europeo o comunque l’ essere non apolide con relativo permesso di soggiorno; il pagare l’IRPEF in Italia; l’essere domiciliato o residente in Italia con relativi figli a carico fino ai 18 anni; l’avere la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o comunque un contratto a tempo indeterminato o determinato della durata minimo di sei mesi.

Ma non è finita qui!

L’assegno temporaneo subisce uno stemperamento in relazione al Reddito di Cittadinanza; il suo importo difatti vedrà un ridimensionamento, in quanto si sottrarrà da esso la parte di RdC relativa ai figli minori che fanno parte di quel nucleo familiare.

Vediamo bene come funziona!

Innanzitutto chi già percettore di RdC non dovrà procedere ad effettuare alcun altra richiesta per poter percepire questa seconda forma di sostegno economico; l’assegno temporaneo vede l’ importo erogabile per ogni figlio minore oscillare  da 167, 5 euro, somma che può essere aumentata del 30% in caso di presenza di più di 3 figli sotto i 18 anni nel nucleo familiare, ad un minimo di 30 euro mensili  con isee pari a 50000 euro.

Il tutto però muta nel momento in cui entra in gioco il RdC in quanto l’assegno temporaneo si ridimensionerà poiché verrà sottratta dall’importo la parte di reddito di cittadinanza relativa  ai figli minori che fanno parte del nucleo stesso.

Si richiama a tal proposito il rapporto tra: scala di equivalenza dei minori e scala di equivalenza complessiva del nucleo familiare.

La scala di equivalenza ha valore pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

A fini semplificativi si ricorre all’ esempio pratico di una famiglia composta da due genitori ed altrettanti figli minori, dove quindi la scala di equivalenza RdC in riferimento sarà 1.8, mentre il il parametro riferito ai soli figli, sarà  0.4.

L’importo del Reddito di 500 euro mensili sarà, per la sola quota riguardate i figli, fissato in 110,10 euro, somma ottenuta dal rapporto : (500 * 0,4) / 1.8.

Con due figli l’importo dell’assegno temporaneo, considerato indipendentemente dal RdC, sarebbe di 335,00 euro.

Al nucleo familiare tuttavia verranno erogati 223.90 euro, ottenibili sottraendo 335,00 euro alla quota RdC imputabile ai figli, pari a 111,10,avendosi così calcolata l’integrazione mensile del Reddito.

In ogni caso, si tratta di una buona notizia per chi ancora non aveva presentato domanda: la proroga dei termini non fa altro che aumentare le possibilità di chi provvisto dei requisiti di poter accedere al beneficio e di godere di una qualità della vita migliore grazie ad esso.