LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI: SCADENZE ESONERO CONTRIBUTIVO

LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI: SCADENZE ESONERO CONTRIBUTIVO

LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI: SCADENZE ESONERO CONTRIBUTIVO

Con il messaggio n. 3115 del 17 agosto 2020 l’INPS comunica che sono stati rielaborati i prospetti “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” con il riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40

I contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre il 16 settembre 2020.

Nel caso in cui il contribuente abbia già pagato la prima rata per l’anno 2020 per l’importo al lordo dell’esonero, le somme eccedenti l’importo ricalcolato della prima rata saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive, relative alla medesima emissione.

Per le istanze di esonero non ancora definite sono tuttora in corso le attività per l’acquisizione dei codici che certificano l’avvenuto controllo dei massimali:

  • massimale “de minimis” per gli aiuti nel settore agricoltura dal Registro del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ,
  • visure “aiuti” e “de minimis“ dal Registro nazionale aiuti di Stato.

Ultimate le attività di controllo, le istanze di esonero verranno automaticamente definite e i richiedenti riceveranno una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenziale “Autonomi in Agricoltura” per verificare l’esito dell’istanza.

In caso di esito positivo dei controlli, il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” sarà rielaborato con il riconoscimento dell’esonero contributivo; i contribuenti dovranno provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza.

Si evidenzia infine che, con il decreto ministeriale n. 5591 del 19 maggio 2020, in vigore dal 7 luglio 2020, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha sancito l’innalzamento della soglia individuale de minimis a 25.000 euro.

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