LAVORO AGILE: ULTERIORE PROROGA FINO AL 31 MARZO 2021

LAVORO AGILE: ULTERIORE PROROGA FINO AL 31 MARZO 2021
Il 31 dicembre 2020 sono entrate in vigore due importanti proroghe in tema di smart working. Le due norme prolungano i tempi di vigenza delle disposizioni in materia di lavoro agile emergenziale per i lavoratori dipendenti del settore privato e per il personale delle pubbliche amministrazioni
L’art. 19 del “decreto Milleproroghe”, pur non intervenendo sul termine finale dello stato di emergenza (che resta stabilito al 31 gennaio 2021), estende l’applicazione dello smart working emergenziale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Quindi, non oltre il 31 marzo 2021, i datori di lavoro privati potranno:
- continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
- assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- ricorrere alla procedura semplificata, comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working e che richiede l’indicazione dei seguenti dati:
- Codice Fiscale del datore di lavoro;
- Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici;
- Posizione assicurativa territoriale INAIL;
- Data inizio e fine del periodo di smart working.
L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID. La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile e la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore; la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Infine, si ricorda che il decreto Rilancio riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con procedura semplificata anche in assenza degli accordi individuali.
Il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti non è assoluto, ma subordinato alla condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Il diritto allo smart working emergenziale spetta inoltre, fino al 30 giugno 2021, ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave .
La legge di Bilancio estende, poi, al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il diritto dei lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento