LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: AMMESSI SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: AMMESSI SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI
La legge di Bilancio 2021 introduce alcune modifiche alle normative già pin vigore per la lotteria dei corrispettivi e per il cashback.
Di seguito, e principali modifiche apportate dalla legge di bilancio.
1. PAGAMENTI SOLO ELETTRONICI
Il comma 540 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 i contribuenti persone fisiche, maggiorenni, residenti nello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi – integralmente esclusi dal reddito del percipiente e da qualsiasi prelievo erariale – nel quadro di una lotteria nazionale, comunicando all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio “codice lotteria”; l’esercente dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione con le modalità previste.
La legge di Bilancio 2021 precisa che l’effettuazione di acquisti deve avvenire “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico” e ciò con l’evidente fine di sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, riservando solo a essi i premi della lotteria dei corrispettivi, onde assicurare sinergie con le altre iniziative volte a incentivarne l’utilizzo all’interno del Piano Italia Cashless.
2. SEGNALAZIONE RIFIUTO DELL’ESERCENTE
In base al terzo periodo del comma 540, se l’esercente al momento dell’acquisto rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; la legge di Bilancio 2021 sostituisce a tale sito Internet quello dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
3. ACQUISITI DOCUMENTATI CON FATTURA
Il comma 541 dispone che la partecipazione all’estrazione a sorte è consentita anche per tutti gli acquisti di beni o servizi – sempreché al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni – documentati con fattura, a condizione che i dati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso, la legge di Bilancio 2021 introduce la precisazione che gli acquisti suscettibili di partecipare alla lotteria devono essere effettuati “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico”.
3. PREMI
Il comma 542, primo periodo, prevede invece che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie del comma 540, ai medesimi soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronico.
La modifica della legge di Bilancio 2021 sostituisce l’intero primo periodo del comma 542 stabilendo che “Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro”.La legge di Bilancio 2021 interviene anche sul Fondo istituito per gli anni 2020 e successivi, destinandolo ora alla copertura delle sole spese amministrative per la gestione della lotteria e non più anche alla copertura dei premi.
4. MODIFICHE AL CASHBACH
La legge di Bilancio 2021 incide, infine, anche sul cashback, volto a incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte degli stessi soggetti, che effettuano abitualmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici, con il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro prevedendo, al pari dei premi della lotteria, l’integrale esclusione dei rimborsi dalla formazione del reddito e da qualsiasi prelievo erariale e sopprimendo il secondo periodo del comma 290, il cui testo prevede attualmente:
- un fondo di euro 3 miliardi per il 2021 e 2022 per finanziare rimborsi e spese di cui ai commi 288 e 289;
- l’integrazione di detto importo con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della misura.
L’attuale previsione viene superata dalle disposizioni della legge di Bilancio 2021, che riordinano Fondi e risorse in funzione delle nuove politiche finanziarie oggetto della manovra.