MODELLO 770/2020: PRESENTAZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE

MODELLO 770/2020: PRESENTAZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE
Termina domani, 10 dicembre, la possibilità di presentare il modello 770/2020, la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al periodo d’imposta 2019. La proroga è stata disposta dall’articolo 10 del decreto Ristori
FINALITÀ
La dichiarazione dei sostituti d’imposta costituisce un adempimento che è stato indubbiamente ridimensionato negli ultimi anni a seguito dell’eliminazione di informazioni che confluiscono all’Agenzia delle Entrate attraverso le certificazioni uniche; rimane, comunque, un momento di verifica importante in quanto a seguito della trasmissione del mod. 770 l’Agenzia delle Entrate avvierà le attività di liquidazione e controllo.
Nel mod. 770 si andranno, infatti, a riportare le informazioni relative ai versamenti effettuati, ai crediti spettanti ed a quelli utilizzati, inerenti ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato, autonomo, provvigioni, di capitale, diversi, sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi ed indennità di esproprio.
Quindi, l’operazione alla quale sono chiamati i contribuenti ed i loro consulenti, in occasione delle verifiche finali è soprattutto quella di quadratura tra somme dovute per ritenute operate e versamenti effettuati, tenendo altresì conto dei crediti spettanti e utilizzati, e considerando quanto comunicato con le certificazioni uniche trasmesse.
Dopo l’invio delle dichiarazioni, dunque, l’Amministrazione finanziaria procederà alla liquidazione delle somme eventualmente dovute per ritenute non versate, ovvero alla verifica delle eventuali irregolarità derivanti ad esempio da tardivi versamenti o crediti non spettanti o utilizzati in misura superiore a quella effettiva.
Per questo motivo, il termine di scadenza non è solo quello entro il quale è possibile trasmettere nei termini la dichiarazione prevista dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma anche quello per l’eventuale regolarizzazione di errori, nonché degli omessi o tardivi versamenti.
LE NOVITÀ
Tra le novità collegate alla dichiarazione di quest’anno ricordiamo:
- l’innalzamento del limite massimo per la compensazione dei crediti, infatti, l’articolo 147 del decreto Rilancio, ha innalzato per il 2020 il suddetto limite da 700 mila a 1 milione di euro,
- l’utilizzo di crediti di società ed altri enti sottoposti al controllo contabile previsto dal codice civile o da leggi speciali può invece avvenire in presenza. In tal caso, i soggetti che esercitano il controllo contabile, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, barrando la relativa casella “Attestazione”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il principale appuntamento collegato alla dichiarazione dei sostituti d’imposta è relativo alla regolarizzazione spontanea di eventuali irregolarità commesse dal sostituto d’imposta avvalendosi del ravvedimento operoso.
La normativa prevede, infatti, che le sanzioni amministrative siano ridotte a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenisse entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per il perfezionamento del ravvedimento operoso occorre procedere al versamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali e della sanzione nella misura ridotta prevista.
CERTIFICAZIONI UNICHE
Al termine di presentazione del mod. 770 è collegata anche l’ultima scadenza relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche.
Si tratta delle CU che contengono esclusivamente redditi esenti o che non confluiscono nella cd. dichiarazione dei redditi precompilata, che possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Quelle relative invece ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato e gli altri redditi che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata, invece, quest’anno potevano essere trasmesse senza incorrere in sanzioni entro il 30 aprile 2020.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Infine, è utile verificare chi sia il soggetto obbligato alla presentazione del mod. 770 e quali siano le modalità nel caso di operazioni straordinarie che possono derivare da operazioni societarie e trasferimenti d’azienda anche mortis causa.
In tali ipotesi si possono profilare diversi scenari a seconda che a seguito dell’operazione straordinaria si verifichi o meno l’estinzione del soggetto preesistente..
Partendo dal caso di estinzione del soggetto a seguito dell’operazione straordinaria e della prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, il soggetto obbligato è il subentrante, cioè chi prosegue l’attività. La dichiarazione deve essere compilata come segue:
- tanti singoli quadri per le situazioni riferibili al soggetto subentrante (dichiarante);
- tanti singoli quadri per le situazioni riferibili al soggetto estinto; in tali quadri occorre indicare il codice fiscale del dichiarante (spazio in testa al quadro) e nel rigo codice fiscale del sostituto d’imposta (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) posto più in basso, quello del soggetto estinto;
- un unico quadro SX con i dati sia del dichiarante che del soggetto estinto.
Se invece l’attività del soggetto estinto non prosegue, la dichiarazione deve essere presentata in nome e per conto del soggetto estinto per il periodo in cui questi ha operato.
Infine, qualora l’operazione straordinaria non determini l’estinzione del soggetto, la dichiarazione deve essere presentata secondo le regole generali.