NASPI AZIENDALE: BASTA LA FIRMA DI UNA SOLA SIGLA

NASPI AZIENDALE: BASTA LA FIRMA DI UNA SOLA SIGLA
Non potranno essere respinte le domande di indennità NASpI se, l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale, reca la firma di una sola organizzazione sindacale.
L’INPS, con Messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, rende noto che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma:
- la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali,
- l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, tale condizione permette l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
In particolare, l’INPS ha provveduto alla pubblicazione di questo messaggio perché ha notato che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI nell’ipotesi in cui l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; tale comportamento sarebbe dettato dal fatto che la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Si ricorda però, che l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Tale previsione è contenuta anche nell’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento.
Quindi, in definitiva: non potranno essere respinte le domande di indennità NASpI nell’ipotesi in cui l’accordo collettivo aziendale, sottostante alla risoluzione consensuale, rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.