NASPI E DIS-COLL: PROROGA DI DUE MENSILITÀ

NASPI E DIS-COLL: PROROGA DI DUE MENSILITÀ

NASPI E DIS-COLL: PROROGA DI DUE MENSILITÀ

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

Con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza; la norma dispone, inoltre, che la proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il percettore non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

L’articolo 5, inoltre, prevede espressamente che la proroga delle indennità di disoccupazione sia rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria; per la proroga di due mesi, invece, non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga.

Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.