NUOVA IMU 2020: COME FUNZIONA, SCAGLIONI, IMPORTI, ESENZIONI

NUOVA IMU 2020: COME FUNZIONA, SCAGLIONI, IMPORTI, ESENZIONI
Con la Legge di Bilancio 2020, salutiamo l’Imposta Unica Comunale (IUC). Di questa vengono conservate le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre IMU e TASI confluiranno appunto nella nuova IMU.
Possiamo quindi dire che l’aliquota di base della nuova imposta si ottiene dalla somma delle aliquote previste per IMU e TASI. La legge lascia però un margine di manovra piuttosto ampio ai comuni, specialmente a ribasso con la possibilità di azzerare l’aliquota, mentre la disciplina dell’aumento di percentuale di aliquota resta invariata.
Inoltre, a partire dal 2021 sarà il Ministro delle Finanze, con autonomo decreto, a individuare le fattispecie rispetto a cui i comuni potranno modificare le aliquote. Soffermiamoci ora sulle singole categorie di immobili indicate nella legge.
Per quanto riguarda l’abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 incluse le pertinenze, l’aliquota base è fissata allo 0,5%. Il consiglio comunale può deliberare in aumento fino all’1%, mentre può ridurla sino ad azzerarla.
Passiamo ora ai fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui aliquota è dell’1%, che può essere modificata dai comuni, ma sono in riduzione. Spostando la lente sui fabbricati merce costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, la nuova normativa individua una disciplina transitoria (due anni) in cui viene applicata una aliquota abbassata allo 0,1%, modificabile dai comuni in aumento (fino a 1,25%) ed in diminuzione (fino ad azzeramento). La disciplina temporanea sarà valida fino al 1° gennaio 2022, giorno in cui scatterà l’esenzione dall’IMU, come previsto dalla Legge di bilancio.
Per gli immobili produttivi inclusi nel gruppo D al catasto, l’aliquota base è dello 0,86%, che può essere aumentata (fino al 1,06%) o diminuita (fino allo 0,76%) a discrezione dei comuni. Inoltre è previsto che il gettito derivante dalla aliquota base sia destinato allo stato, e le eccedenze vadano nelle casse comunali. Nella disciplina dei terreni agricoli l’aliquota base ammonta allo 0,76%, che il comune ha la facoltà di aumentare (fino all’1,06%) o di diminuire fino all’azzeramento, sempre previa deliberazione del consiglio comunale.
In ultimo osserviamo che per gli immobili diversi da quelli appena elencati, l’aliquota base è fissata allo 0,86%, ma può essere aumentata fino all’1,06% oppure diminuita sino allo 0%, sempre a discrezione dei comuni. Ancora segnaliamo che i comuni hanno a disposizione la possibilità di aumentare ulteriormente l’aliquota fino al tetto dell’1,14%, come peraltro previsto dal 2015 ad oggi. Questo aumento facoltativo va a sostituire la maggiorazione della TASI.
In aggiunta alla possibilità di diminuire ed aumentare le aliquote appena descritta, dal 2021 i comuni hanno la possibilità di modificare e diversificare le aliquote, ma solo per le fattispecie individuate con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il tutto di concerto con la Conferenza Stato-Città ed Enti locali, utilizzando lo strumento appositamente predisposto dal Portale del federalismo fiscale (necessario anche per inviare al ministero i prospetti elaborati attraverso questa procedura), entro e non oltre 180 giorni conteggiati dal 1 gennaio 2020.
È necessario a questo punto considerare le esenzioni d’imposta, che riguardano alcuni terreni agricoli ovvero: i terreni in possesso di coltivatori e imprenditori agricoli di professione regolarmente iscritti alla previdenza (anche società agricole); i terreni situati in comuni delle piccole isole (allegato A, legge n. 448 del 2001); i terreni di proprietà collettiva (non suscettibili di usucapione) che sono definitivamente destinati ad attività agro-silvo-pastorale; in fine i terreni che fanno parte di aree di collina o montagna considerate secondo la circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Per quanto riguarda i beni oggetto di altre esenzioni segnaliamo:
- i beni posseduti dallo stato con finalità ufficiali; immobili contenuti nelle categorie da E/1 a E/9 del catasto;
- immobili adibiti al culto e di proprietà della Santa Sede;
- immobili ad uso culturale;
- fabbricati di proprietà di altri Stati (se oggetto di accordi internazionali);
- gli immobili il cui possesso ed utilizzo non ha come scopo l’attività commerciale.
Le ultime esenzioni previste riguardano gli immobili concessi in comodato gratuito, se ed in quanto destinati a fini istituzionali. È disposta anche l’esclusione dall’imposta per gli immobili sui quali il comune vanta un diritto di proprietà (oppure un altro diritto reale di godimento), se situati in tutto o per la maggior parte sul territorio dell’ente. Rileviamo anche una riduzione d’imposta al 75% che riguarda gli edifici ad uso abitativo, qualora sia concordato il versamento del canone.
Concludiamo nel ricordavi che sull’abitazione principale rientrante in specifiche categorie catastali (A/1, A/8, A/9), opera una detrazione dell’ammontare di 200 euro. Nell’ambito applicativo della detrazione ricadono anche le abitazioni gestite dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) ed enti equiparati.