OPZIONE DONNA: PROROGATI I TERMINI

OPZIONE DONNA: PROROGATI I TERMINI

OPZIONE DONNA: PROROGATI I TERMINI

Opzione donna è stato nuovamente prorogato dalla legge di bilancio per il 2021, assicurando la possibilità di accedere a chi ha conseguito i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021 l’INPS rende noto che possono avvalersi del trattamento pensionistico “Opzione Donna”, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Si precisa che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa,
  • al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Opzione donna è una tipologia di prestazione che sottostà ancora alla c.d. finestra mobile, che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene: 

  • dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti ,
  • dopo 18 mesi per le autonome.

È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, quindi: i contributi obbligatori, da riscatto o da ricongiunzione, volontari e figurativi. Non rientrano, invece, i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione.