PARTITE IVA: CHIUSURA D’UFFICIO DOPO TRE ANNI DI INATTIVITÀ

PARTITE IVA: CHIUSURA D’UFFICIO DOPO TRE ANNI DI INATTIVITÀ

PARTITE IVA: CHIUSURA D’UFFICIO DOPO TRE ANNI DI INATTIVITÀ

Dopo tre anni di inattività, le partite Iva verranno chiuse d’ufficio. Questo è quanto farà l’Agenzia dell’Entrate, in ottemperanza all’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972, modificato dall’articolo 7-quater del Dl n. 193/201.  

Per procedere, il fisco controllerà, in base ai dati in suo possesso, tutti i contribuenti che non abbiano esercitato attività d’impresa nelle tre annualità precedenti. Successivamente, verranno effettuati riscontri con l’Anagrafe Tributaria per verificare la non presenza di dichiarazioni IVA o di redditi da lavoro autonomo o d’impresa.

Prima di procedere all’eventuale chiusura, l’Agenzia delle Entrate invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno al professionista o ente la cui partita IVA risulta inattiva. A questo punto, il contribuente o ente avrà 60 giorni di tempo per chiarire la propria posizione, rettificare errori o comunicare omissioni e fornire chiarimenti sulla propria posizione IVA.

Inoltre, per le persone non fisiche, insieme alla chiusura della Partita IVA è prevista anche l’estinzione del codice fiscale. In questo caso, l’ente potrebbe richiedere direttamente agli uffici dell’Agenzia, motivatamente, la riattivazione dello stesso.

Vagliata la situazione ed effettuate le opportune verifiche, saranno gli uffici stessi ad archiviare la chiusura o a rigettare l’istanza e chiudere la partita IVA.

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