PENSIONE INABILITÀ: LIMITE REDDITO AL NETTO DI ONERI DEDUCIBILI

PENSIONE INABILITÀ: LIMITE REDDITO AL NETTO DI ONERI DEDUCIBILI
Con l’ordinanza n. 30567 del 22 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità civile deve essere calcolato con riferimento alla base imponibile ai fini Irpef, ma al netto degli oneri deducibili che sono nell’articolo 10 del T.U.I.R.
In precedenza, la sentenza della Corte di appello, poi impugnata in Cassazione, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della prestazione assistenziale agli invalidi con meno di sessantacinque anni, per mancanza del requisito reddituale, in quanto avrebbe dovuto essere commisurato al reddito imponibile ai fini Irpef, al lordo degli oneri deducibili.
Però, la persona che ricorreva in giudizio, riteneva che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito ai fini previdenziali ed assistenziali, fossero i redditi imponibili assoggettabili al netto, al netto degli oneri deducibili.
Della stessa opinione è stata la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, e ha chiarito che è proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, e cioè di sostegno rispetto a una situazione di bisogno, a imporre di fare riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità.
Inoltre, gli ermellini hanno evidenziato che, quando il legislatore ha previsto di includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto esplicitamente.
Infine, la Suprema corte ha ribadito che, tenendo conto delle più recenti sentenze, «per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno d’invalidità e della pensione d’inabilità è rilevante il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del T.U.I.R.»