PENSIONE PROFESSORI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

PENSIONE PROFESSORI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

PENSIONE PROFESSORI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali.

Con la Circolare n. 81 dell’8 giugno 2021l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali. 
In particolare, la legge di Bilancio 2021 ha disposto che, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute siano le stesse applicate ai professori e ricercatori delle Università statali.

Inoltre, con riferimento al periodo 2016-2020, è stato previsto un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’INPS per i maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva di finanziamento e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche erogate nel detto periodo, nonché l’acquisizione nella gestione pensionistica di riferimento della contribuzione versata dalle Università non statali legalmente riconosciute per i periodi precedenti all’entrata in vigore della nuova normativa.

Le Università non statali legalmente riconosciute sono previste dalla Costituzione che assicura loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Le Università non statali legalmente riconosciute sono istituite con provvedimento amministrativo, il c.d. decreto di riconoscimento, emanato dal Ministero dell’Università e della ricerca e sono disciplinate dalle specifiche fonti normative.

Il personale delle Università non statali legalmente riconosciute è iscrivibile, ai fini pensionistici e previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), a eccezione della categoria dei professori e ricercatori universitari per i quali è prevista una disciplina specifica.
A tal proposito, la legge n. 243/1991 ha riconosciuto agli Atenei in questione la possibilità di applicare, ai fini del trattamento di quiescenza, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio presso di esse:

  • la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”,
  • il trattamento di fine servizio previsto sempre per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”.

Molti Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, attraverso l’adozione di un’apposita disposizione statutaria, hanno assicurato ai propri professori e ricercatori universitari la disciplina, ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio, prevista per i dipendenti civili dello Stato, provvedendo al versamento della contribuzione secondo la medesima aliquota per essi vigente.

Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021. 

Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 si provvede mediante trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS.