PENSIONI DI INVALIDITÀ: NOVITÀ PER L’INCREMENTO AL MILIONE

PENSIONI DI INVALIDITÀ: NOVITÀ PER L’INCREMENTO AL MILIONE

PENSIONI DI INVALIDITÀ: NOVITÀ PER L’INCREMENTO AL MILIONE

Gli invalidi civili totali con un’età superiore a 60 anni hanno diritto, in presenza dei requisiti sanitari e reddituali, all’erogazione del c.d. incremento al milione anche per i periodi temporali anteriori al 20 luglio 2020.

Grazie ad una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 152, è stato sancito principio secondo il quale il diritto all’incremento al milione spetta anche agli invalidi civili totali di età compresa tra i 18 e i 60 anni e, come previsto originariamente, ai soggetti ultra 60enni.

A determinate condizioni di reddito, quindi, anche gli ultra 60enni hanno avuto la possibilità di veder incrementare la misura della pensione di invalidità dall’importo di 286 euro mensili fino ad un massimo di 651 euro al mese.

La maggiorazione è stata riconosciuta dall’articolo 15 del dl n. 104/2020 anche ai ciechi civili assoluti, ai sordomuti nonché ai titolari di pensione di inabilità al lavoro
Specifichiamo che la sentenza, non ha effetti retroattivi nel senso che le nuove platee beneficiarie non possono ottenere gli arretrati per i periodi anteriori al 20 luglio 2020, data di entrata in vigore del dl n. 104/2020.

Attenzione: esiste una categoria di persone che può, però, chiedere gli arretrati per un periodo massimo di 5 anni.

Si tratta, in particolare, dei soggetti invalidi totali, ciechi civili assoluti, sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità al lavoro, che al 20 luglio 2020 avevano già superato l’età di 60 anni e che, quindi, non sono stati riguardati dalla sentenza n. 152/2020; quindi, se il beneficio non è stato ancora attribuito d’ufficio dall’INPS, possono presentare domanda per il suo riconoscimento e/o per l’erogazione degli arretrati maturati retroattivamente dal raggiungimento dell’indicata età anagrafica nei limiti della prescrizione quinquennale.

Nello specifico rientrano in questa situazione i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  1. possesso di un’età anagrafica superiore ad anni 60 alla data del 20 luglio 2020;
  2. titolarità di una pensione di invalidità civile totale ai sensi della legge n. 118/1971, della pensione per ciechi civili assoluti o per sordomuti o, ancora, titolarità di una pensione di inabilità al lavoro (ai sensi della legge n. 222/1984).
  3. rispetto dei requisiti reddituali imposti dall’articolo 38 della legge n. 448/2001.

In caso di persona celibe il limite di reddito personale è di € 8.469,63, qualora coniugato invece il limite di reddito è di € 14.447,42. In questo ultimo caso devono essere rispettati entrambi i limiti, sia quello personale che quello coniugale. E’ importante ricordare che nel calcolo vanno considerati tutti i redditi, anche esenti ai fini Irpef; ciò significa che vanno considerati sia l’assegno ordinario contributivo sia quello di invalidità, esclusa invece indennità di accompagnamento.