PENSIONI, QUOTA 102 AL VIA

PENSIONI, QUOTA 102 AL VIA
Dopo l’enorme platea di cittadini che ha fatto ricorso a quota 100, si aprono le porte a quota 102.
Chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà accedere alla pensione anticipata prima menzionata, introdotta dalla legge di Bilancio.
L’Inps, mediante la pubblicazione di un messaggio, indica come presentare la domanda di pensione, disponibile dal 7 gennaio.
I nuovi requisiti pensionistici devono essere maturati entro il 2022.
Come presentare la domanda di pensione?
Con una delle seguenti modalità.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso, siano esse Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0, può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it; tali servizi sono accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova prestazione pensionistica”, si deve selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”. Infine, a dover essere selezionate sono le voci “il Fondo e la Gestione di liquidazione”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps o, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Quali i lavoratori interessati dalla misura?
I lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
Andando ad analizzare le previsioni recate dalla Manovra 2022 va evidenziata per l’appunto l’introduzione di quota 102 per coloro che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni al posto di quota 100 in scadenza il 31 dicembre 2021.
L’introduzione di quota 102 risponde all’esigenza di attenuare, per un anno, il “gradino” nei requisiti di accesso alla pensione che si verrebbe a creare tra chi ha maturato o meno i requisiti di quota 100 al 31 dicembre 2021.
La misura ha infatti, una portata significativamente più limitata in termini di durata, platee coinvolte e spesa se confrontata con quota 100, cui essa si sovrappone. Quota 102 è per coloro che non hanno potuto usufruire di quota 100 perché al 31 dicembre 2021 manchevoli di un anno rispetto al requisito di anzianità.
Si ha l’istituzione di un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. In dettaglio, il Fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024. Si prolunga ancora il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023 con una revisione del limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio che non può essere inferiore ora a 50.
Si proroga poi di un anno la sperimentazione dell’Ape sociale, con contestuale aggiornamento dell’elenco delle attività particolarmente difficoltose e rischiose che, svolte per un certo numero di anni, identificano le condizioni di bisogno e si favorisce l’accesso a questa misura da parte dei disoccupati; si ha come novità la non più necessità che si sia concluso da almeno tre mesi la prestazione di disoccupazione.
Si ha poi una riduzione da 36 a 32 anni del requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Si ha poi la proroga del trattamento pensionistico anticipato denominato Opzione donna, per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome e l’introduzione di disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
Si prevede poi, con riferimento alla perequazione, il ritorno all’applicazione previgente al ciclo progressivo di interventi avviati nel 2011 considerando l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS , nella misura del 90% o per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Si vede l’applicazione della rivalutazione su fasce d’importo, con criteri quindi di progressività, e non più a scaglioni singoli di importo. Tra le novità previdenziali del nuovo anno va ricordato ancora come non si applicherà più il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, cioè sugli assegni superiori a 100 mila euro lordi annui, che ha terminato la propria vigenza il 31 dicembre del 2021.