PERCORSI EDUCATIVI SPECIALI: IVA AGEVOLATA ANCHE SE A DISTANZA

PERCORSI EDUCATIVI SPECIALI: IVA AGEVOLATA ANCHE SE A DISTANZA
L’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, sconta l’Iva ridotta, anche se è svolta online.
1. IL QUESITO
L’interpello è stato presentato da una cooperativa che offre servizi socio-sanitari ed educativi a ragazzi in età scolare e alle loro famiglie, prevalentemente affetti da disturbo specifico dell’apprendimento e da deficit di attenzione e iperattività. L’istante specifica che, a causa dell’emergenza Covid-19, parte dell’attività è passata dalla modalità in presenza a quella a distanza, con l’attivazione di un percorso formativo destinato a genitori e figli, basato su lezioni video-registrate e un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte.
L’istante vuole sapere se:
- l’aliquota Iva del 5% è applicabile sia quando rese ai minori sia se rivolte ai loro genitori;
- i relativi dati vanno trasmessi al Sistema tessera sanitaria oppure bisogna emettere fattura elettronica.
2. RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- per quanto riguarda l’aliquota agevolata del 5%, nel caso in esame, si tratta di un’attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria,pensata in prevalenza per una categoria specifica.Alle prestazioni rese dalla cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, l’Iva è applicabile con l’aliquota del 5%.
Lo stesso trattamento può essere esteso ai servizi di sostegno all’apprendimento forniti ai genitori, l’intervento dei quali, nel delineato percorso online, consente ai minori di ricevere feedback sul lavoro svolto e avere supporto; ciò è possibile perché si tratta di prestazioni accessorie a quella principale resa direttamente ai minori e, come tali, concorrono a formarne la base imponibile; - per quanto riguarda il dubbio sull’obbligo di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni, l’Agenzia chiarisce che le cooperative non sono incluse né tra i soggetti tenuti all’adempimento ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, né nella più dettagliata elencazione contenuta nell’allegato A del recente decreto Mef 19 ottobre 2020, con cui è stato adeguato il tracciato ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. Quindi, non sussistendo l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nel caso in esame non trova applicazione la disposizione che esclude dall’emissione delle fatture elettroniche i soggetti tenuti a quell’adempimento.
Le prestazioni svolte dalla cooperativa dovranno essere regolarmente documentate con fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio.