PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

RILASCIO PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Al via dal 1° giugno le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall’articolo 103 del decreto Rilancio. È​ possibile presentare le istanze fino al 15 luglio.

Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo, in attuazione dell’articolo 103 del d.l. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:

  • per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
  • per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati. Non è previsto un click day e  le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.

I settori interessati sono:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

PROCEDURA

Presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle prefetture: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari.

 La circolare del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione 30 maggio 2020 fornisce le indicazioni operative.

I datori di lavoro:

  • devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro;
  • dovranno provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (causale REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate
  • potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.

Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.

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