POSTICIPATA LA PRESCRIZIONE CONTRIBUTI P.A.

La circolare INPS n. 122 del 6 settembre 2019 ha fornito indicazioni e chiarimenti alle amministrazioni iscritte alle Casse pensionistiche della Gestione pubblica relativi alla prescrizione dei contributi dovuti.
La sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, è stata rinviata al 31 dicembre 2021.
Questa sospensione è applicata solamente alla contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, quindi alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).
- I destinatari delle disposizioni sono:
- le amministrazioni dello Stato, gli istituti scolastici ed educativi;
- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- le regioni, le province, i comuni, le unioni dei comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Invece, sono escluse le contribuzioni rivolte a:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione Generale Obbligatoria;
- fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/ TFS) ai dipendenti pubblici (Fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
Quindi, i contributi dovuti alle casse pensionistiche per ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata entro il 31 dicembre 2021, mentre, quella per i periodi che decorrono dal 1° gennaio 2015 è soggetta ai termini ordinari di prescrizione quinquennali.