PREMI ASSICURATIVI: COME EFFETTUARE LA DETRAZIONE NEL 730

PREMI ASSICURATIVI: COME EFFETTUARE LA DETRAZIONE NEL 730

PREMI ASSICURATIVI: COME EFFETTUARE LA DETRAZIONE NEL 730

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio; quindi, nel caso di contratti cosiddetti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione: è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

La detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la stessa caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa.

PREMI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati:

  • per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.
Tale limite deve essere considerato complessivamente e quindi, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare tale cifra
La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita;

  • dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione,
  • dalle ricevute dei bollettini di pagamento,
  • dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

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