PRIVACY LAVORATORI: COME PUÒ INTERFERIRE IL GREEN PASS

PRIVACY LAVORATORI: COME PUÒ INTERFERIRE IL GREEN PASS

PRIVACY LAVORATORI: COME PUÒ INTERFERIRE IL GREEN PASS

Il discorso deve essere impostato come rapporto tra privacy dei lavoratori e informazione sulla vaccinazione: il green pass non è nient’altro che uno strumento di conservazione e di documentazione di quella informazione

Per comprendere al meglio la questione, bisogna innanzitutto prendere in considerazione due diversi profili:

  • il primo fa riflettere sul fatto che, quando si parla, in termini giuridici, di green pass e tutela della privacy dei lavoratori, non lo si fa per creare due schieramenti e costringere a collocarsi in uno dei due ambiti;
  • il secondo profilo chiede di non perdere tempo ad aspettare una soluzione tassativa da parte del legislatore o di altra autorità.


La riflessione generale è comunque rivolta al vuoto normativo, che comporta l’incapacità di contenere precetti chiari e precisi, in grado di fondare il diritto alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche derivate dalle proprie condotte. Se ci fosse una legge recante l’obbligo generalizzato di vaccinazione, ogni dubbio sarebbe risolto. La prospettiva di una vaccinazione obbligatoria generalizzata, estesa a tutta la popolazione, e, quindi, estesa anche ai lavoratori, è una scelta che non è stata fatta dal legislatore. Questa opzione viene prospettata nel cosiddetto dibattito politico, ma non si sa se avrà mai una concretizzazione.

Sono quindi prevedibili due “ipotesi speciali“ in cui il legislatore, pur con formulazioni differenti, ha dato una regola per tutti gli appartenenti a un determinato settore:

  • il primo caso riguarda un’ipotesi in cui sussiste l’obbligo vaccinale per il lavoratore dipendente, definito quale condizione per lo svolgimento della mansione. Si tratta degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, per i quali la vaccinazione è requisito essenziale per l’esercizio della professione;
  • nel secondo caso la norma non descrive la vaccinazione come requisito della prestazione, ma prescrive a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario l’obbligo di essere dotati del green pass e ciò presuppone, tra gli altri casi, l’avvenuta sottoposizione del lavoratore alla vaccinazione.

In tutti gli altri casi non sussiste l’obbligo di vaccinazione quale requisito essenziale per l’esercizio della professione.


A tale proposito il Garante della privacy italiano ritiene non idoneo il consenso del lavoratore, a causa del timore riverenziale dello stesso rispetto al datore di lavoro, la cui forza contrattuale comporta uno squilibrio che lede la libertà dei soggetti coinvolti.

Lo stesso Garante della privacy, poi, ha affermato che i trattamenti dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina del lavoro e che gli stessi, anche alla luce del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e delle allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, sono espressamente affidati esclusivamente a professionisti sanitari.

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