PROCESSO TRIBUTARIO: ECCO LE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RISTORI

PROCESSO TRIBUTARIO: ECCO LE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RISTORI
Tra le disposizioni relative alla gestione della pandemia, anche quella finalizzata allo svolgimento dei processi tributari in chiave anti-contagio.
L’ 11 novembre è stata firmato il decreto direttoriale del Mef n. RR 46, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che garantisce il contradditorio da remoto e disciplina le video-udienze, stabilendo le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” nel processo tributario, tramite la piattaforma Skype for Business.
Verranno impiegati, in particolare, dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici; nell’area dedicata del portale del Mef saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
L’ articolo 27 del Dl Ristori, infatti, ha fissato precise modalità da seguire, durante tutto il periodo di emergenza nazionale, per la fissazione e la trattazione delle udienze. E così:
- al comma 1, stabilisce che, dove siano imposti limiti di circolazione totale o parziale, o dove siano individuate situazioni di pericolo per la salute di cittadini e operatori della giustizia coinvolti nei processi tributari, i presidenti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali sono autorizzati a decretare lo svolgimento da remoto (anche parziale) delle udienze pubbliche e camerali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’avvio del dibattito, attraverso adeguate tecnologie, quali piattaforme di videoconferenza o strumenti di comunicazione digitale. Una volta stabilita la modalità “a distanza”, entrano in gioco le segreterie che, almeno tre giorni prima della trattazione, comunicano alle parti la data, l’ora e le procedure per collegarsi in Rete;
- il comma 2 prevede che, in caso di impossibile collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica andranno decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione. Intenzione da manifestare con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
- con il comma 3, si lasciano a casa i giudici tributari residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, ma non automaticamente. Questi devono richiedere e comunicare l’esonero dalla partecipazione alle udienze o alle camere di consiglio al presidente di sezione interessata;
- il comma 4, infine, sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, rimanda alla disciplina contenuta nell’articolo 16 del Dl n. 119/2018, come modificato dal Dl “Rilancio”. La nuova disciplina, tra l’altro, permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo.
Attenzione: soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo o con un atto successivo da notificare alle controparti.