PROROGA STATO DI EMERGENZA: EFFETTI SULLA VALIDITÀ DEL DURC

PROROGA STATO DI EMERGENZA: EFFETTI SULLA VALIDITÀ DEL DURC

PROROGA STATO DI EMERGENZA: EFFETTI SULLA VALIDITÀ DEL DURC

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line, con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del documento, devono ritenerlo valido fino al 29 ottobre 2020

A decorrere dal 19 luglio tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dello stesso Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

E’ questo quanto precisato dall’INPS, con il messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020.

Di conseguenza, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali sia ancora in corso l’istruttoria – inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare – dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni previste dal  D.M. 30 gennaio 2015.

In particolare, sarà emesso un Durc On Line nell’ipotesi in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, laddove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Infine, l’INPS coglie l’occasione per specificare che ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non abbiano già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti nelle disposizioni impartite dall’Istituto con riferimento a ciascuna Gestione previdenziale, dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione:

  • con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli);
  • o mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito.

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