PROROGHE SCADENZE FISCALI: ECCO LE DATE

PROROGHE SCADENZE FISCALI: ECCO LE DATE
Il decreto Ristori quater passa il vaglio del Consiglio dei Ministri. Le novità riguardano non solo le dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che l’IMU, ma anche i versamenti di dicembre e l’appuntamento con le rate della rottamazione anch’esse in calendario a dicembre.
Di seguito, una sorta di calendario con l’indicazione delle nuove date.
SCADENZE 10 DICEMBRE
Il 10 dicembre scade il termine per:
- il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; non è chiaro se la proroga interessi anche le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione, ma, salvo prese di posizioni ufficiali di segno opposto, si presume che la risposta sia positiva;
- la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo d’imposta 2019.
- la presentazione del modello 770;
- il versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre dal decreto Cura Italia, slitta al 1° marzo 2021 come si dirà di seguito.
SCADENZE 16 DICEMBRE
Al 16 dicembre si registrano alcune conferme, ma anche molte novità.
Partiamo dalle conferme: il versamento della seconda rata IMU non subisce proroghe, quindi occorre effettuare il versamento da parte di tutti coloro che non sono interessati dalle esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il decreto Ristori quater.
In particolare, il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il pagamento è abbuonato quando l’utilizzatore coincide non con il “proprietario”, ma con “il soggetto passivo d’imposta”.
Sono esentati dal versamento gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; - destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori;
- delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.
SCADENZE 18 DICEMBRE
Il decreto Ristori quater prevede che il versamento del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 deve essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020.
La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
SCADENZE 16 MARZO
Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:
- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- dell’IVA;
- dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione vale solo per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tale sospensione vale anche:
– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
– a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
- ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
Come accennato, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
SCADENZE 30 APRILE
Al 30 aprile 2021 slitta, per molti contribuenti con determinati requisiti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP.
In particolare, sono interessati:
– i soggetti ISA che:
- hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l’attività;
- non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
- non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;
– i soggetti non ISA:
- ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
- con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis;
- con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.