QUATTORDICESIMA PENSIONATI: A CHI SPETTA
QUATTORDICESIMA PENSIONATI: A CHI SPETTA
Come ogni anno, si è in attesa che l’INPS pubblichi il consueto messaggio con i dettagli operativi.
La quattordicesima per i pensionati è stata introdotta dalla legge come somma aggiuntiva rispetto ai 12 ratei di pensione e alla tredicesima, che viene maturata gradualmente ed erogata:
- nel mese di luglio se si perfeziona il requisito anagrafico richiesto di 64 anni nel primo semestre, entro quindi il 30 giugno (entro i primi sette mesi invece per i pensionati privati, entro quindi il 31 luglio),
- nel mese di dicembre se si raggiunge il requisito anagrafico dei 64 anni nel secondo semestre del 2021, o se si è diventati titolari di pensione nel corso del 2021.
Per beneficiare della quattordicesima, si dovrà essere titolari di prestazioni previdenziali erogate dall’INPS in una delle gestioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o sostitutive, esclusive ed esonerative, vale a dire le pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata e quelle di reversibilità.
Attenzione: sono escluse dalla quattordicesima tutte le prestazioni di natura assistenziale, pensione di invalidità civile, assegno sociale, APE sociale, pensioni di guerra e rendite INAIL.
La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.
La quattordicesima consiste in un emolumento supplementare che viene erogato su base reddituale, con l’importo che è stabilito dalla legge.
In particolare, la condizione è che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il trattamento minimo (10.053,71 euro annui per l’anno 2021, 515,58 euro mensili).
In questo caso, l’importo corrisposto varia dai 437 euro ai 655 euro.
Dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell’importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il trattamento minimo e non superiori a 2 volte il TM (13.404,95 euro nel 2021) con una somma aggiuntiva compresa tra i 336 e i 504 euro.
La somma aggiuntiva è articolata in dipendenza dell’anzianità contributiva complessiva del pensionato:
- nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti;
- nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60% ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico.
La quattordicesima mensilità di pensione viene attribuita d’ufficio dall’INPS, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio.
Viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
L’INPS effettua la verifica, in caso di prima concessione, sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Nel caso di concessione successiva alla prima, vengono tenuti in considerazione: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2021 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.