RDC DOPO 18 MESI: CONDIZIONI E REQUISITI PER IL RINNOVO

RDC DOPO 18 MESI: CONDIZIONI E REQUISITI PER IL RINNOVO

RDC DOPO 18 MESI: CONDIZIONI E REQUISITI PER IL RINNOVO 

Con il messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020, l’INPS fornisce le indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Reddito di cittadinanza, nell’ipotesi in cui il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande 

 La normativa in materia prevede che, scaduti i 18 mesi, il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio, per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. 

Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione, senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019), hanno ricevuto la diciottesima mensilità e quindi la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Tali nuclei potranno, quindi, presentare la domanda di rinnovo di Rdc a partire dal mese di ottobre; in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua. Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici: 

  • tramite Poste Italiane; 
  • accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it
  • presso i centri di assistenza fiscale; 
  • presso gli istituti di patronato; 
  •  tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN. 

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione. 

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata. Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

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