REDDITO DI CITTADINANZA: ARRIVA LA DECURTAZIONE DEL 20%

REDDITO DI CITTADINANZA: ARRIVA LA DECURTAZIONE DEL 20%

REDDITO DI CITTADINANZA: ARRIVA LA DECURTAZIONE DEL 20%

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina le tempistiche per la fruizione del reddito di cittadinanza spettante ai nuclei beneficiari.

1) DECURTAZIONE MENSILE

L’ammontare di beneficio non speso o non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc (ad eccezione di arretrati) è sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese.

Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo.

L’importo sottratto non può comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo.

2) DECURTAZIONE SEMESTRALE

È decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
Ai fini del calcolo dell’importo da decurtare, è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre.

 Anche in questo caso, la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo, calcolato su base mensile.

In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc, di decurtazione di intere mensilità di beneficio o di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione.

In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, la Carta Rdc è in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.

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