REDDITO DI EMERGENZA: DOMANDE AL VIA DAL 7 AL 30 APRILE 2021

REDDITO DI EMERGENZA: DOMANDE AL VIA DAL 7 AL 30 APRILE 2021

REM: DOMANDE DAL 7 AL 30 APRILE

Con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni relative alla presentazione della domanda di accesso al Reddito di emergenza prorogato dal decreto Sostegni

Il decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

BENEFICIARI

Il beneficio sarà riconosciuto, dopo aver presentato domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà e in possesso dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla legge. Nello specifico, l’articolo 12 del decreto, prevede la possibilità di erogare il beneficio:

  • ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
  • a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro; in questo caso, la misura è erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda può essere presentata dal 7 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • patronati.Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

REQUISITI

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.


Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’INPS nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

COMPATIBILITÀ 

Il Rem non è compatibile:

  • a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

NASPI, DIS-COLL

Prevista una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità.

Nello specifico:

  • a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Inoltre, per il diritto al Rem è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni in questione non sia titolare:

  • a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Attenzione: la fruizione del Rem è incompatibile con la riscossione del Reddito o della pensione di cittadinanza.

Lascia un commento