REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: IMPORTO E DESTINATARI

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: IMPORTO E DESTINATARI
La quota parte del limite di spesa del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020.
Anche per il mese di aprile, occorre garantire un beneficio per il sostegno al reddito dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività libero-professionale.
La quota parte del limite di spesa del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 e l’importo dell’indennità a sostegno del reddito è, per il mese di aprile 2020, pari a 600 euro.
A tal riguardo, bisogna specificare che:
- per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
- per riduzione o sospensione dell’attività si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito di riferimento è individuato come differenza tra i ricavi compresi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Il principio non si riferisce a coloro che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso degli anni 2019 e 2020.
BENEFICIARI E PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti titolari della prestazione devono soddisfare i seguenti criteri:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non devono essere titolari di pensione.
Le domande sono presentate dai professionisti dall’8 giugno 2020, entro l’8 luglio, agli enti cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione, provvedendo ad erogarlo direttamente all’interessato.
L’istanza deve essere presentata ad un solo ente previdenziale e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore rilasciata sotto la proprio responsabilità, con allegata copia:
- del documento d’identità;
- del codice fiscale;
- delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo.
Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità all’agenzia delle Entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
MONITORAGGIO
Gli enti di previdenza comunicano al Ministero del lavoro e al Ministero dell’Economia, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.
Il Ministero del Lavoro provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza con apposita rendicontazione.