REM: INDICAZIONI SUGLI ESITI DELLE DOMANDE

REM: INDICAZIONI SUGLI ESITI DELLE DOMANDE

REM: INDICAZIONI SUGLI ESITI DELLE DOMANDE

Il decreto-legge Sostegni-bis ha previsto il riconoscimento di ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in aggiunta a quelle già predisposte.

I nuclei familiari che posseggono i requisiti e abbiano una DSU valida al momento della presentazione della domanda, possono tuttora presentare la domanda online sul portale INPS, o presso un patronato entro il 31 luglio. 

Per quanto riguarda gli esiti delle domande, secondo quanto dichiarato dall’istituto sul proprio account twitter, sarà necessario attendere il  prossimo 15 agosto. 

Ricordiamo che i requisiti per poter fare domanda, sono i seguenti:

  • Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
  • Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.
  • Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
  • Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Inoltre, è utile ricordare anche che il beneficio non è compatibile:

  • con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.