REM: NUOVE DOMANDE DAL PRIMO LUGLIO

REM: NUOVE DOMANDE DAL PRIMO LUGLIO
Con una nota del 15 giugno, l’INPS rende noto che dal 1° luglio sarà possibile presentare domanda per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre del Reddito di emergenza.
Dal mese di giugno, fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino ad un massimo di 840 euro.
1. PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE
Con il comunicato stampa del 15 giugno, l’Inps fa sapere che aprirà il canale per le domande delle ulteriori 4 mensilità di Rem introdotte con il Sostegni bis dal 1° luglio e fino alla scadenza del 31 luglio 2021.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda tramite i consueti canali:
- sito internet Inps, autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Istituti di patronato.
La nota dell’Inps comunica che verranno fornite nei prossimi giorni specifiche istruzioni in merito alla platea dei beneficiari così come alle cause di incompatibilità con altri bonus e indennità.
2. COME FARE
Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di emergenza devono presentare la domanda tramite il modello predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
Al momento della richiesta è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente.
Attenzione: nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
3. IMPORTO
L’importo del Rem è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Attenzione: nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.