RESTITUZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

RESTITUZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Una ditta individuale ha sottoposto all’agenzia delle entrate un quesito inerente alla restituzione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni. La ditta dichiara di aver fatto domanda ad aprile 2021, in presenza di tutti i requisiti, e di aver ricevuto, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021.
Successivamente però,il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate tramite la circolare n. 5/2021 ha chiarito che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare del calcolo della media mensile”, come previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”.
Di conseguenza, la ditta intende restituire il contributo indebitamente percepito e chiede all’agenzia quale sia il corretto iter da seguire. La ditta evidenzia anche, che a suo giudizio, dovrebbe rendere la somma che gli è stata accreditata con i soli interessi e senza sanzioni. L’agenzia delle entrate tramite la risposta n. 617 del 20 settembre 2021 ha effettivamente concordato con la ditta. In particolare, le entrate hanno spiegato che in base all’articolo 10 dello Statuto del contribuente, i soggetti che percepiscono il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”e che, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2021, si accorgono di non averne diritto e spontaneamente lo restituiscono, non sono obbligata a pagare nessuna sanzione ma solo il calcolo degli interessi.