RINUNCIA ALL’USUFRUTTO

Con la Risoluzione n. 25 del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva precisava che “l’atto di rinuncia a titolo gratuito del diritto di usufrutto in favore del nudo proprietario, è soggetto all’imposta prevista perché è una forma di donazione indiretta”.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 2252/2019 della Corte di Cassazione, si conferma che la rinuncia al diritto di usufrutto, per il fisco, è una donazione indiretta perché genera arricchimento “nella sfera giuridica altrui”, (del nudo proprietario) e quindi va assoggettata all’imposta ipotecaria e catastale del 2%.
In ogni caso, è importante sottolineare che detta imposizione fiscale non si applica nei casi in cui il diritto di usufrutto torna nel seno della nuda proprietà in seguito alla morte dell’usufruttuario o di scadenza del termine.