RISCOSSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SETTORE AGRICOLO: NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE

RISCOSSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SETTORE AGRICOLO: NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE

Con la circolare n. 129 del 26 agosto 2021, l’INPS ha illustrato le principali novità riguardanti i nuovi testi di convenzione fra l’Istituto e le Associazioni sindacali a carattere nazionale per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo

Le convenzioni, sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi, hanno validità fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio. Con la sottoscrizione dei nuovi schemi di convenzione da parte delle Organizzazioni sindacali già convenzionate con l’Istituto, tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità. Attenzione: il servizio di riscossione delle quote associative è cessato a far data dal 31 dicembre 2020 per le Associazioni che non hanno aderito ai nuovi schemi convenzionali.


Con la convenzione l’Istituto si impegna ad effettuare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo. La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le stesse modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.


Ai fini della riscossione della quota associativa, l’Associazione dovrà acquisire dal singolo associato apposita delega alla riscossione della quota associativa, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto e reperibile nel sito dell’Istituto. La delega, specificamente sottoscritta dall’associato, dovrà essere controfirmata, in modalità digitale, dal responsabile indicato dall’Associazione. L’invio telematico della delega e di copia del documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto la delega è effettuato dall’Associazione tramite il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali”.


Al fine di garantire la massima trasparenza nelle attività di trasmissione telematica delle deleghe associative, effettuate dagli operatori delle Associazioni sindacali, sono state introdotte specifiche e dettagliate disposizioni. In particolare, sono stati predisposti modelli di autenticazione utilizzabili nei casi particolari in cui l’associato non sia nella possibilità o nelle condizioni di apporre la propria firma sul modello di delega. Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.


Attenzione: nell’ipotesi in cui pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente. La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.


La comunicazione all’Istituto della revoca della delega alla riscossione della quota associativa può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, utilizzando la modulistica predisposta dall’Istituto e reperibile nel sito dell’Istituto. Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto provvederà, entro 30 giorni, all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale competente. Le copie delle revoche delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.


L’ammontare in misura fissa o in percentuale, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS.


L’Istituto provvederà a riversare alle Associazioni le quote di contributo associativo versate dall’associato entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24; di norma 7 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; l’eventuale eccedenza residuale sarà riversata all’Associazione, o ripartita in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’Istituto riscuote per convenzione.