RISCOSSIONE: RIPARTONO LE NOTIFICHE

RISCOSSIONE: RIPARTONO LE NOTIFICHE

Il 31 agosto 2021 si è conclusa l’ultima sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS

Riprendono le notifiche delle cartelle di pagamento: sono riattivate le procedure di riscossione coattiva e la Pubblica Amministrazione riprende le attività di verifica. In scadenza al 31 agosto, ma con 5 giorni di tolleranza il versamento sarà possibile fino al 6 settembre, anche la rata di maggio 2020 della rottamazione ter.


La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha riguardato le entrate tributarie e non tributarie derivanti da :

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione;
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
  • accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;


Attenzione: nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come “zona rossa”, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.

I contribuenti con piani di rateazione in corso, che non hanno effettuato i pagamenti delle rate scadenti nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), devono effettuare il pagamento dell’intero importo entro il 30 settembre 2021 (le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021 mantengono l’originaria data di pagamento).

Il D.L. n. 18/2020 stabilisce che relativamente:

  • ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020;
  • ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021 (art. 13-decies, commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020),

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione “in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive”. Quindi, al fine di evitare la decadenza dal beneficio, entro la scadenza del 30 settembre 2021 i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante il periodo della sospensione, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale che le restanti siano inferiori a 10.

La cessazione del periodo di sospensione riguarda anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Il datore di lavoro, quindi, riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021, salvo l’eventuale pagamento del debito.

Fino al 31 ottobre 2021 resta sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

La misura agevolativa si applica nei confronti:

  • delle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L’annullamento non si applica ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, nonché alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.