RISTORI BIS: SOSPENSIONI TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE

RISTORI BIS: SOSPENSIONI TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE
Tra le nuove misure previste dal decreto Ristori bis, anche la sospensione dei versamenti tributari e di quelli previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, prevista rispettivamente dagli articoli 7 e 11 del provvedimento
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 13 novembre 2020 sintetizza:
- ambito di applicazione,
- soggetti coinvolti,
- scadenze fiscali aggiornate,
sottolineando i dubbi interpretativi che la formulazione del D.L. fa sorgere anche alla luce della circolare Inps n. 128 del 12 novembre 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI
L’articolo 7 prevede la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel mese di novembre relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati (cfr. articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovuti dai sostituti d’imposta;
- imposta sul valore aggiunto.
L’ambito di applicazione riguarda i soggetti che:
1. esercitano le attività economiche sospese
di cui all’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
2. esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto,
individuate come zona arancione e zona
rossa;
3. operano nei settori economici individuati
nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;
4. esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator,
e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
Tali versamenti sospesi vengono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’articolo 11, invece, si occupa di disciplinare la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.
L’ambito di applicazione riguarda i datori di lavoro privati:
1. appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 D.L. n. 149/2020 ;
2. con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale collocate nelle zone rosse;
Mentre sulle sospensioni tributarie non ci sono dubbi che i versamenti sospesi siano quelli che scadono nel mese di novembre, su quelli contributivi si determina confusione a causa della formulazione della norma.
A fornire istruzioni è intervenuto l’INPS con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020 che conferma la sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre, ma la esclude per la competenza del mese di novembre 2020 in scadenza a dicembre 2020.
La circolare INPS fornisce, inoltre, chiarimenti sui contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 che ricadono nella sospensione. In particolare:
- sono sospese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps;
- non sono, invece, sospese per l’istituto le rate relative alle sospensioni previste dai precedenti provvedimenti emergenziali la cui scadenza era stata fissata al 16 settembre 2020 e per le quali si è optato per la dilazione.