RIVALUTAZIONE PENSIONI 2021: ECCO GLI IMPORTI

RIVALUTAZIONE PENSIONI 2021: ECCO GLI IMPORTI
Con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020 l’INPS illustra le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni nel 2021.
1. INDICE RIVALUTAZIONE 2020
L’art 1 D.l. 16 novembre 2020 ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020; di conseguenza, l’INPS procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per lo stesso anno.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2020 e si ricorda che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2020 | 515,58 € | 293,90 € |
IMPORTI ANNUI | 6.702,54 € | 3.820,70 € |
2. INDICE RIVALUTAZIONE 2021
L’art 2 D.l. 16 novembre 2020 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; quindi, l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è nullo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2021 e si ricorda che l’importo del trattamento minimo viene preso come base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2021 | 515,58 € | 293,90 € |
IMPORTI ANNUI | 6.702,54 € | 3.820,70 € |
3. PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale | Assegno sociale | |||
Decorrenza | Importi | |||
mensile | annuo | mensile | annuo | |
1° gennaio 2020 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
1° gennaio 2021 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
Limiti reddituali massimi * | ||||
personale | coniugale | personale | coniugale | |
1° gennaio 2020 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
1° gennaio 2021 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.
4. INVALIDI, CIECHI, SORDOMUTI,MUTILATI
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; ilimiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
dal | limite di reddito annuo personale | importo mensile | |||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali, minori | Invalidi, sordomuti | Ciechi parziali | Ciechi assoluti | |
1.1.2020 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |
1.1.2021 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |
5. RIDUZIONE PENSIONI
L’INPS ha terminato la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato; si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2020 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione. Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l’anno 2021.
Anno 2021 | Da | A | % riduzione |
0 | 100.200,00 € | zero | |
100.200,01 € | 130.260,00 € | 15% | |
130.260,01 € | 200.400,00 € | 25% | |
200.400,01 € | 350.700,00 € | 30% | |
350.700,01 € | 501.000,00 € | 35% | |
501.000,01 € | – | 40% |
6. CALENDARIO DI PAGAMENTO
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2021.
Mese | Giorno disponibilità valuta | |
Poste | Banche | |
gennaio | 4 | 5 |
febbraio | 1 | |
marzo | 1 | |
aprile | 1 | |
maggio | 3 | |
giugno | 1 | |
luglio | 1 | |
agosto | 2 | |
settembre | 1 | |
ottobre | 1 | |
novembre | 2 | |
dicembre | 1 |
I pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate; i pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2021:
Importo mensile lordo | mensilità | Data pagamento |
Da 0,01 € a 10,00 € | Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) |
4
gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca) |
Da 10,01 € a 75 € | Da gennaio a giugno |
4
gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca) |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) | giovedì 1° luglio |