RIVALUTAZIONI: ECCO QUALI SONO LE NUOVE REGOLE DEL DL RILANCIO

RIVALUTAZIONI: ECCO QUALI SONO LE NUOVE REGOLE
Con il Decreto Rilancio è stata data una nuova chance alle rivalutazioni; la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime d’impresa, sarà possibile anche per i beni posseduti al 1° luglio.
L’ultima rivalutazione è rivolta alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che, alla data del 1° luglio 2020, detengono:
- partecipazioni (qualificate o non) non negoziate in mercati regolamentati;
- terreni (edificabili o a destinazione agricola) al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.
Tale procedura assume rilevanza quando si ha intenzione di venderei beni in questione, poiché consente di “affrancare” (in tutto o in parte) l’importo della relativa plusvalenza imponibile ai fini Irpef, così da ridurre o da azzerare completamente l’onere fiscale da affrontare a seguito della cessione.
Chi decide di procedere alla rivalutazione per poter utilizzare il valore rideterminato anziché il costo storico, entro il 30 settembre 2020 dovrà:
- far redigere e asseverare, presso la cancelleria del tribunale o gli uffici dei giudici di pace e i notai, una perizia di stima della partecipazione o del terreno da un professionista abilitato che ne attesti il valore al 1° luglio 2020
- effettuare in autoliquidazione il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sull’intero ammontare del valore di perizia, o, in caso di pagamento rateizzato, della prima di tre quote annuali di pari importo.
L’opzione per la rideterminazione dei valori si considera perfezionata:
- con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore indicato nella perizia giurata;
- in caso di pagamento frazionato, con il versamento della prima rata.
Infine, la comparazione deve avvenire tenendo conto:
- delle diverse aliquote di tassazione
- della circostanza che, mentre l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione colpisce l’intero importo determinato in sede di perizia di stima, la tassazione ordinaria grava esclusivamente sull’ammontare della plusvalenza.