ROTTAMAZIONE-TER: IL NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE

ROTTAMAZIONE-TER: IL NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Il “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto sulla disciplina della “Rottamazione-ter” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.
10 DICEMBRE 2020: TERMINE ULTIMO
In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, è previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020; per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza.
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente anche se il versamento sarà eseguito in date differenti rispetto alle scadenze del piano dei pagamenti.
Con riferimento alle cartelle è stato previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.
PIANI DI DILAZIONE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA NUOVE CARTELLE
Inoltre è stato previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” :
- di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle;
- degli altri atti di riscossione;
- degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
VERIFICHE DI INADEMPIENZA
Infine, è stata prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento.