ROTTAMAZIONE TER: VERSAMENTO POSSIBILE FINO AL PRIMO MARZO

ROTTAMAZIONE TER: VERSAMENTO POSSIBILE FINO AL PRIMO MARZO
Il decreto Ristori quater ha posticipato al 1° marzo 2021 la scadenza delle rate della rottamazione ter e delle definizioni agevolate di risorse proprie dell’UE
Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 137/2020, il contribuente potrà versare le rate in scadenza entro il 1° marzo 2021, senza perdere alcun beneficio della definizione agevolata.
Non si applicherà, invece, il beneficio dei 5 giorni e quindi, un eventuale pagamento tardivo, comporterà la decadenza dall’istituto agevolativo.
ROTTAMAZIONE TER
Il D.L. n. 119/2018 ha previsto varie disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, tra cui la definizione agevolata per tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 (cd. rottamazione ter). Il contribuente, mediante tale meccanismo, ha potuto estinguere i propri debiti iscritti a ruolo e contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere interessi di mora e le sanzioni; dovevano però essere inseriti, in aggiunta a quanto dovuto, anche le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Non tutti i carichi rientravano nella rottamazione ed in particolare, erano esclusi:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- erano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- erano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non potevano essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non potevano essere avviate nuove procedure esecutive e nemmeno proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non sia stato avviato il primo incanto con esito positivo.
A causa dell’emergenza Covid-19, le rate in scadenza nell’anno 2020, sono state posticipate al 1° marzo 2021.
Esteso l’istituto della definizione agevolata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione (art. 5).
QUANDO EFFETTUARE I VERSAMENTI
Grazie all’art. 4 del decreto Ristori quater, i contribuenti, in regola con il pagamento delle rate relative all’anno 2019, potranno effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2020, entro il 1° marzo 2021.
Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se il versamento sarà corrisposto integralmente entro il 1° marzo 2021.
È importante sottolineare che non è previsto il termine di tolleranza di cinque giorni; di conseguenza il versamento dovrà essere effettuato entro il 1° marzo 2021, salvo eventuali ed ulteriori proroghe, disposte a causa di un protrarsi dell’emergenza da Covid-19.